STATUTO

 “ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE” 

Organizzazione di Volontariato

 

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1     È costituita un’Associazione non riconosciuta denominata “Il Girasole” Organizzazione di Volontariato, in breve “Il Girasole – OdV” (d’ora in poi “Associazione”), con sede in Milano. 

1.2     L’Associazione si obbliga ad utilizzare l’indicazione di “organizzazione di volontariato” o l’acronimo “OdV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3     Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo deve, altresì essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e devono essere attuate tutte le eventuali altre comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.

1.4     La durata dell’Associazione è illimitata. 

 

Articolo 2

Finalità e attività

2.1    L’Associazione, nata nella parrocchia di San Vittore al Corpo in Milano, è apolitica e si ispira a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia. 

2.2    L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando negli ambiti di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 co. 1, art. 5, lett. a), c), d), q), u), e v) avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2.3    In particolare, l’Associazione, al fine di perseguire le finalità ed attività di interesse generale di cui al precedente comma, intende operare nell’ambito penitenziario e a favore di famiglie in fase critica attraverso varie attività che di seguito si elencano in via esemplificativa: 

  dare ospitalità a persone che beneficiano di permesso premio, a persone sottoposte a misure cautelari, ammesse a misure alternative alla detenzione o a fine pena;

  favorire l’incontro e/o il colloquio tra persone condannate e la loro rete familiare ospitandole per brevi periodi oppure accogliendo familiari domiciliati in altre regioni italiane o all’estero per favorire l’incontro in carcere con il congiunto; 

  prestare assistenza e sostegno ai familiari in visita presso gli Istituti penitenziari per il colloquio con il detenuto;

  favorire i legami tra persone detenute e loro congiunti, svolgendo attività di mediazione familiare per migliorare la relazione di coppia o con gli altri familiari in generale quali ad esempio fratelli o genitori, gestire eventuali crisi e separazioni, garantire il rapporto con i figli e il diritto alla genitorialità; svolgere psicoterapia individuale e di gruppo, laboratori, gruppi di parola e altro;

  promuovere iniziative formative per il personale coinvolto nel lavoro in ambito penitenziario; 

  rispondere alle prime necessità (distribuzione di viveri e altri beni) di detenuti, ex detenuti, persone sottoposte a procedimenti penali ed esecuzione penale esterna e dei loro familiari; 

  fornire informazioni e orientamento di primo livello a detenuti, ex detenuti e loro familiari favorendo anche l’accesso ai servizi del territorio; 

  ospitare persone che devono svolgere lavori di pubblica utilità durante l’esecuzione penale o in sospensione del procedimento con messa alla prova;

  sensibilizzare la società civile e la comunità ecclesiale sui problemi della giustizia e dell’esecuzione penale; attivare sempre più persone in azioni concrete a favore di detenuti, ex detenuti e delle loro famiglie; 

  garantire la formazione continua e l’aggiornamento degli associati e dei volontari in tema di giustizia e legalità;

  favorire la collaborazione con altre organizzazioni (pubbliche e/o private) che operano in ambito penitenziario e con le istituzioni di tutela dei minori (a titolo esemplificativo UEPE, USSM, Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale Ordinario in caso di separazioni e divorzi ad alta conflittualità); 

  collaborare e stipulare convenzioni con Atenei e altri enti pubblici e privati, anche al fine di offrire tirocini curricolari; 

  diffondere la cultura della legalità nelle scuole attraverso: incontri con studenti, insegnanti e genitori, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), aggiornamenti e consulenze a dirigenti scolastici e insegnanti, interventi e supporto per situazioni di disagio, conflittualità e comportamenti devianti. 

2.4    L’Associazione intende svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale, ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dal DM 19 maggio 2021 n. 107.

2.5    L’Associazione potrà inoltre promuovere attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e art. 79, comma 4, lett. a). 

 

Articolo 3

Gli associati 

3.1    All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

3.2    Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari: 

–    i fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo; 

–    gli ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

–    i sostenitori sono coloro che contribuiscono con proposte, sovvenzioni, donazioni o contributi particolari alle attività dell’Associazione. Costoro saranno costantemente informati dell’attività dell’Associazione;

–    gli onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

3.3    Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3.4    L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

3.5    Nella domanda di ammissione l’aspirante associato si impegna ad accettare le norme dello Statuto e di eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi sociali ed a partecipare alla vita associativa. 

3.6    Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3.7    L’ammissione decorre dalla data che delibera l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. L’iscrizione nel libro degli associati e la comunicazione di accoglimento della domanda devono avvenire entro 30 giorni dalla stessa delibera. 

3.8    Qualora la domanda di ammissione non venga accolta dall’organo di cui al precedente comma, questo lo comunica entro 30 giorni al richiedente, il quale può, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della sua prima convocazione.

 

Articolo 4

Diritti e doveri degli associati

4.1    Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associati, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Tutti gli associati hanno pari diritti nella partecipazione alla vita associativa. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero degli associati è illimitato. 

4.2    Non è, pertanto, prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

4.3    Gli associati sono chiamati a versare un contributo annuale (quota associativa) che non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea annuale convocata per l’approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versato entro il 31 dicembre dell’esercizio di riferimento. Sono, inoltre, tenuti ad un comportamento verso gli altri associati e all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell’Associazione ed a prestare la propria attività volontaria, nei limiti della loro disponibilità, secondo quanto previsto al successivo art. 7.

4.4    Gli associati hanno il diritto di:

–    partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega; 

–    essere eletti nelle cariche sociali;

–    conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

–    partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

–    accedere ai libri sociali dell’Associazione, attraverso la presa di visione degli stessi esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di un consigliere o di persona indicata dal Consiglio Direttivo e secondo ulteriori modalità di dettaglio previste con regolamento o apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4.5    Gli associati hanno l’obbligo di:

–    osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

–    contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

–    versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;

–    adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

–    astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione.

4.6    Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

 

Articolo 5

Cause di cessazione del rapporto associativo

5.1        La qualità di associati si perde per:

a)   recesso volontario. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, salvo che l’associato non abbia assicurato il proprio impegno per una specifica attività;

b)   decadenza per mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale e previa comunicazione del Consiglio Direttivo a adempiere entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione;

c)   esclusione, per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali o aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

5.2.   Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. 

5.3    Contro di esso l’associato escluso può proporre all’Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. 

5.4    L’Assemblea si pronuncia entro 90 (novanta) giorni e all’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione stessa, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

5.5    L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

Articolo 6

Organi sociali dell’Associazione

6.1    Organi dell’Associazione sono:

–    Assemblea degli associati;

–    Consiglio Direttivo;

–    Presidente e vice Presidente;

–    Organo di controllo, se nominato o previsto per legge.

6.2    Gli organi sociali ed il revisore dei conti, se nominato o previsto per legge, hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati. 

6.3    Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, co. 5 (Organo di controllo) che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

Articolo 7

Volontari, attività di volontariato e lavoratori

7.1    I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2    L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

7.3    L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

7.4    L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo

7.5    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7.6    L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7.7    L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

 

Articolo 8 

Assemblea degli associati – composizione e modalità di convocazione

8.1    L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

8.2    Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse sino a tre deleghe per associato.

8.3    L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è convocata nei casi di cui al co. 2 del successivo articolo 9.

8.4    La convocazione dell’Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

8.5    La convocazione dell’Assemblea deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione se ordinaria e almeno 10 (dieci) giorni prima se straordinaria. 

8.6    L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora, sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

8.7    L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,  sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

8.8    L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8.9    Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

 

Articolo 9

Competenze e quorum

9.1    L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

–    approvare il programma e il bilancio preventivo economico per l’anno successivo;

–    approvare la relazione sulle attività e il rendiconto economico o bilancio consuntivo dell’anno precedente;

–    approvare il bilancio sociale preparato dal Consiglio Direttivo, se predisposto o previsto per legge;

–    determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

–    eleggere, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo Settore o lo si ritenga opportuno, e revocare i componenti dell’organo di controllo;

–    eleggere, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore o lo si ritenga opportuno, e revocare l’organo di revisione;

–    decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego alla domanda di adesione e di esclusione dell’associato dall’Associazione;

–    deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

–    l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;       

–    approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

–    ratificare i provvedimenti di competenza assembleare adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

–    approvare eventuale regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

–    fissare l’ammontare della quota associativa annuale (ridotta per gli associai di età compresa tra i 18 e i 28 anni).

9.2    In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono sempre adottate a maggioranza semplice dei presenti.

9.3    L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto, per le operazioni di trasformazione, fusione o scissione e nei casi di scioglimento e liquidazione dell’Associazione. Essa si costituisce e delibera con le maggioranze indicate nell’art. 17.

 

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo. Funzionamento 

10.1 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri associati, comunque da definirsi in numero dispari.

10.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il consigliere che si assenti ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. 

10.5  Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con ogni mezzo, anche elettronico, che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; in caso di urgenza i termini sono ridotti a due giorni prima della data prevista per la riunione. 

10.6  Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo può anche riunirsi in videoconferenza, secondo le modalità previste per l’Assemblea.

10.7  Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.8  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Nel caso di votazioni di delibere in cui i consiglieri sono in parità prevarrà il voto espresso dal Presidente.

10.9  Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo. Poteri

11.1  Compete al Consiglio Direttivo:

–    compiere tutti gli atti necessari alla gestione associativa;

–    predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

–    sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ciascun anno;

–    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

–    eleggere il Presidente e il vice Presidente, all’interno dei componenti del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea;

–    nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere;

–    accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

–    deliberare in merito all’esclusione degli associati;

–    ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

–    deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; 

–    assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

–    istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

–    nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;

–    adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

11.2 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

         Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

11.3  Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

 

Articolo 12

Il Presidente

12.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per il medesimo periodo del Consiglio che lo ha eletto.

12.2 Il Presidente:

–    ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

–    dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

–    può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

–    ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;

–    presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

–    convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;

–    conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio Direttivo;

–    in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

12.4 Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Articolo 13

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

13.1  La carica di Consigliere si perde per: 

a)     dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b)    revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c)     sopraggiunte cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 cod. civ.;

d)    perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 5 del presente Statuto.

13.2  Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

13.3  Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

 

Articolo 14

Organo di controllo e Revisore dei conti

14.1 Ove previsto per legge al superamento dei limiti previsti nell’art. 30, commi 2 e 4 del Codice del Terzo Settore, o se ritenuto opportuno, l’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall’Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni. Nel caso in cui sia collegiale, esso è composto da 3 membri che nominano al proprio interno un Presidente.

14.2 Ai componenti dell’Organo di controllo si applica quanto previsto nel co. 5 e ad esso competono le funzioni ed i poteri di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del citato art. 30 del Codice del Terzo Settore.

14.3  Il Revisore legale dei conti deve essere nominato nei casi di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore oppure ove sia ritenuto opportuno.

 

Articolo 15

Patrimonio ed entrate

15.1 Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2  È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3  Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

–    da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

–    donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

–    contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;

–    da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

15.4 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

–    quote associative annuali degli associati;

–    contributi di privati;

–    contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

–    contributi di organismi internazionali;

–    donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

–    rimborsi derivanti da convenzioni;

–    rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

         proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore; 

–   fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

15.5 I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 16

Esercizio sociale e bilancio

16.1  Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

16.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

16.3 Il bilancio coincide con l’anno solare.

 

Articolo 17

Modifiche allo Statuto operazioni straordinarie e scioglimento dell’Associazione

17.1 Le modifiche allo Statuto e le operazioni straordinarie possono essere presentate o richieste all’Assemblea da uno degli organi dell’Associazione o da almeno un decimo (1/10) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima e seconda convocazione.

17.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

17.3 L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, se ritenuto, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo Settore.

 

Articolo 18

Disposizioni finali

18.1  Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. 

 

 

Milano, 11 maggio 2022